Ferie del lavoratore: durata, permessi, part-time e malattia

ferie del lavoratore: scrivania chiusa davanti al mare

 

Le ferie sono un diritto fondamentale del lavoratore (art. 36 Cost.) e servono a consentire un effettivo periodo di riposo e di recupero delle energie psicofisiche. La legge stabilisce una durata minima, ma numerosi aspetti pratici – maturazione, programmazione, calcolo nel part-time e rapporto con la malattia – dipendono anche dal contratto collettivo applicato e dall’organizzazione dell’orario di lavoro.

1.Che cosa sono le ferie

Le ferie sono un periodo annuale di riposo retribuito durante il quale il lavoratore è esonerato dallo svolgimento della prestazione, ma conserva il diritto alla retribuzione.

L’articolo 36 della Costituzione riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite e stabilisce che il lavoratore non può rinunciarvi. Le ferie, quindi, non sono una concessione del datore di lavoro né possono essere sostituite liberamente con una somma di denaro: la loro funzione principale è assicurare riposo, recupero delle energie e tutela della vita personale e familiare.

Il lavoratore matura le ferie durante il rapporto, normalmente in misura progressiva. La quantità esatta può risultare dalla legge, dal contratto collettivo nazionale applicato, da accordi aziendali o dal contratto individuale, purché sia rispettato il minimo inderogabile previsto dalla legge.

2. Qual è la differenza tra ferie e permessi?

Ferie e permessi consentono entrambi al lavoratore di assentarsi legittimamente, ma non sono la stessa cosa.

Le ferie costituiscono un periodo di riposo annuale, hanno una durata minima stabilita dalla legge e sono irrinunciabili. I permessi, invece, consentono di assentarsi per alcune ore o giornate e possono avere fonti e finalità diverse.

Tra i permessi più comuni vi sono i ROL, i permessi per ex festività e quelli riconosciuti dalla legge o dal contratto collettivo per esigenze specifiche, come lutto, studio, assistenza a familiari con disabilità o particolari necessità personali.

Cambiano anche le regole sulla maturazione, sui termini di utilizzo e sull’eventuale pagamento delle ore non godute. Per sapere quali permessi spettano e come devono essere utilizzati è quindi necessario controllare il CCNL applicato e la busta paga.

3.Quanti giorni di ferie spettano?

Il decreto legislativo n. 66 del 2003 riconosce al lavoratore almeno quattro settimane di ferie retribuite ogni anno (art. 10). In una settimana lavorativa distribuita su cinque giorni, il minimo corrisponde normalmente a 20 giornate lavorative; con una settimana di sei giorni, corrisponde normalmente a 24 giornate. Il contratto collettivo può prevedere un trattamento più favorevole.

Salvo le diverse previsioni ammesse dalla contrattazione collettiva, il periodo minimo deve essere goduto:

almeno per due settimane nell’anno in cui le ferie maturano; se il lavoratore lo richiede, queste due settimane devono essere consecutive;

per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

Le quattro settimane minime non possono essere sostituite da un’indennità per ferie non godute durante il rapporto. La monetizzazione è ammessa, in via generale, alla cessazione del rapporto; regole diverse possono riguardare le ferie eccedenti il minimo legale.

La collocazione concreta delle ferie non è decisa unilateralmente dal lavoratore. Ai sensi dell’articolo 2109 del codice civile, è il datore di lavoro a stabilire il periodo, tenendo conto sia delle esigenze dell’impresa sia degli interessi del dipendente e comunicandolo preventivamente. Il lavoratore non può quindi assentarsi in ferie senza autorizzazione.

4. Le ferie si riducono se si lavora part-time?

Non è corretto affermare, in modo generale, che chi lavora part-time abbia sempre la metà delle ferie. Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile; il trattamento viene però riproporzionato quando ciò dipende dalla minore durata o dalla diversa articolazione della prestazione.

Nel part-time orizzontale il dipendente lavora normalmente in tutti i giorni previsti per il tempo pieno, ma per meno ore al giorno. Se l’orario è distribuito su cinque giorni alla settimana, quattro settimane di ferie continuano in genere a corrispondere a 20 giorni lavorativi: ogni giornata di ferie copre però il ridotto orario giornaliero.

Nel part-time verticale il lavoro è svolto soltanto in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Le ferie vanno riferite alle giornate nelle quali il dipendente avrebbe dovuto lavorare. Per esempio, chi lavora tre giorni alla settimana utilizza, per una settimana di ferie, tre giornate del proprio monte ferie; quattro settimane corrispondono quindi, in linea generale, a 12 giornate lavorative programmate.

Nel part-time misto si combinano riduzione dell’orario giornaliero e riduzione dei giorni lavorati. Il calcolo deve allora considerare entrambe le componenti.

Il risultato indicato in busta paga può essere espresso in giorni oppure in ore. Per verificare se il conteggio è corretto occorre esaminare il CCNL, la distribuzione effettiva dell’orario e il criterio adottato dal datore di lavoro.

5.Che cosa accade se il lavoratore si ammala durante le ferie?

La malattia insorta prima dell’inizio delle ferie, se ancora in corso, impedisce normalmente l’avvio del periodo feriale.

Se invece la malattia sopravviene durante le ferie, il decorso può essere sospeso quando, per natura e gravità, l’evento è concretamente incompatibile con la funzione di riposo e recupero propria delle ferie. Non ogni lieve indisposizione produce quindi automaticamente la sospensione (INPS, circolare n. 109 del 17 maggio 1999).

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente la malattia al datore di lavoro e rispettare le ordinarie regole di certificazione e reperibilità. L’effetto sospensivo opera, secondo le indicazioni dell’INPS, dalla comunicazione dello stato di malattia al datore di lavoro, ferma la necessità che le giornate siano documentate nei modi e nei termini previsti. Il datore può richiedere la visita di controllo e provare che, nel caso concreto, la malattia era compatibile con le finalità delle ferie.

Le ferie non godute a causa della malattia non si aggiungono automaticamente alla fine del periodo già autorizzato: dovranno essere fruite in un altro momento, secondo una nuova programmazione.

6. Come controllare ferie e permessi in busta paga

La busta paga indica di regola le ferie maturate, quelle già godute e il residuo disponibile. Può tuttavia essere necessario confrontare i dati con il contratto collettivo e con l’orario effettivamente osservato, soprattutto nei rapporti part-time o quando il saldo viene espresso in ore.

In presenza di differenze rilevanti, ferie non riconosciute, mancata possibilità di fruirne o conteggi non comprensibili, è opportuno conservare buste paga, contratto di assunzione, richieste di ferie e comunicazioni aziendali. Questi documenti consentono di ricostruire il periodo di maturazione e verificare la corretta applicazione della disciplina.

7. Ferie e differenze retributive: quando può nascere un credito

Le ferie possono essere all’origine di differenze retributive quando non vengono correttamente maturate, registrate o retribuite.

Un primo problema può riguardare il numero di giorni o di ore riconosciuti. Il saldo indicato in busta paga deve essere verificato alla luce del contratto collettivo applicato, dei mesi lavorati e della concreta distribuzione dell’orario. Gli errori sono più frequenti nei rapporti part-time, nei cambiamenti dell’orario di lavoro o quando si sono verificati periodi di assenza.

Una differenza economica può derivare anche dalla retribuzione corrisposta durante le ferie. Il lavoratore non deve essere penalizzato per avere esercitato il proprio diritto al riposo. Oltre alla retribuzione di base, può essere necessario considerare le voci collegate in modo stabile alle mansioni svolte o alla posizione professionale. Non tutte le componenti variabili devono però essere necessariamente incluse: occorre valutarne la natura, la continuità e le disposizioni del CCNL.

Un’ulteriore questione si presenta alla cessazione del rapporto. Le ferie maturate e non godute devono normalmente essere liquidate attraverso un’indennità sostitutiva. Un saldo errato oppure l’utilizzo di una retribuzione inferiore a quella dovuta può quindi determinare un credito del lavoratore.

Per verificare l’esistenza di eventuali differenze retributive è opportuno confrontare le buste paga con il contratto di assunzione, il CCNL, i prospetti delle presenze, le richieste di ferie e le comunicazioni aziendali. Questi documenti permettono di ricostruire le ferie maturate, quelle utilizzate e l’importo eventualmente ancora dovuto (Sul tema vedi l’approfondimento in tema di differenze retributive).

7.1.Come controllare ferie e permessi in busta paga

Nella parte inferiore della busta paga sono normalmente indicati, in giorni oppure in ore, le ferie e i permessi maturati, quelli già utilizzati e il residuo ancora disponibile. Le voci possono essere separate tra saldo dell’anno precedente e quantità maturata nell’anno in corso. Ferie, ROL e permessi per ex festività devono essere letti distintamente, perché seguono regole e scadenze diverse. Per comprendere correttamente i dati è necessario verificare il significato delle singole colonne e confrontarlo con il CCNL applicato e con l’articolazione dell’orario di lavoro, soprattutto in caso di part-time.

Dato l’elevato tecnicismo che caratterizza la materia è opportuno rivolgersi ad un consulente.

8. Domande frequenti sulle ferie

8.1. Il lavoratore può scegliere liberamente quando andare in ferie?

No. Il lavoratore può presentare la propria richiesta, ma il periodo viene stabilito dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del dipendente. Non è possibile assentarsi unilateralmente.

8.2. Le ferie non godute possono essere pagate?

Durante il rapporto, le quattro settimane minime devono essere effettivamente fruite e, di regola, non possono essere monetizzate. L’indennità sostitutiva è normalmente dovuta alla cessazione del rapporto; un diverso regime può riguardare i giorni eccedenti il minimo legale.

8.3. Chi lavora part-time ha meno settimane di ferie?

No: il diritto minimo resta pari a quattro settimane. Cambia il numero di ore o di giornate lavorative necessarie a coprire quelle settimane, in base alla distribuzione concreta dell’orario e alle regole del CCNL.

8.4. Un certificato medico interrompe sempre le ferie?

Non automaticamente. La malattia deve essere incompatibile, per natura e gravità, con l’effettivo riposo. È inoltre necessario comunicarla tempestivamente e rispettare gli obblighi di certificazione e reperibilità.

 

9. Assistenza legale

Lo Studio legale dell’avvocato Vittorio Lepri, con sede a Pistoia, assiste lavoratori e imprese nelle controversie riguardanti ferie, permessi, retribuzione e corretta applicazione del contratto collettivo presso i Tribunali della Toscana.

Avv. Vittorio Lepri

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