Il licenziamento nelle piccole aziende (con meno di 16 dipendenti) è soggetto a una disciplina diversa rispetto a quella prevista per le imprese di maggiori dimensioni. In particolare, quando il licenziamento è illegittimo, la tutela riconosciuta al lavoratore è generalmente economica, mentre la reintegrazione nel posto di lavoro è prevista soltanto in specifiche ipotesi (sul licenziamento in generale si veda la pagina “licenziamento”).
Occorre tuttavia distinguere in base alla data di assunzione del lavoratore: prima o a partire dal 7 marzo 2015.
Le recenti sentenze della Corte costituzionale nn. 118/2025 e 174/2026 hanno profondamente modificato il quadro delle indennità applicabili.
1. Quali sono le aziende minori?
Ai fini della disciplina dei licenziamenti, sono generalmente considerate aziende minori quelle che non superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 18 della legge n. 300/1970.
Si tratta dei datori di lavoro che occupano non più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nello stesso Comune (5 per le imprese agricole), purché non superino complessivamente 60 dipendenti.
2. Lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: l’art. 8 della legge 604/1966
Per questi lavoratori trova applicazione la cosiddetta tutela obbligatoria, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 604/1966.
Se il licenziamento è privo di giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro deve scegliere tra la riassunzione del dipendente entro tre giorni e il pagamento di un’indennità economica.
La misura ordinaria dell’indennità è compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Con la sentenza n. 174, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge n. 604/1966 nella parte in cui subordinava la maggiorazione dell’indennità all’occupazione di più di quindici dipendenti.
La Consulta ha ritenuto che il precedente limite impedisse un’adeguata personalizzazione del risarcimento e compromettesse la sua funzione compensativa e deterrente.
Pertanto, anche nelle aziende minori, oggi l’indennità può essere elevata:
- fino a 10 mensilità, per anzianità di servizio superiore a dieci anni;
- fino a 14 mensilità, per anzianità superiore a venti anni.
La maggiorazione non è automatica: il giudice determina l’importo considerando anche le dimensioni aziendali, l’anzianità del lavoratore e il comportamento delle parti.
3. Lavoratori assunti dal 7 marzo 2015: le tutele crescenti
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 si applica il d.lgs. n. 23/2015, cosiddetto Jobs Act, e in particolare l’art. 9, dedicato alle piccole imprese.
La disposizione prevede il dimezzamento delle indennità stabilite per le aziende maggiori.
In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, l’indennità è oggi compresa tra 3 e 18 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
In origine era previsto un limite massimo di sei mensilità, eliminato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 118/2025, perché insufficiente ad assicurare una tutela adeguata al lavoratore.
L’importo viene determinato dal giudice valutando le circostanze concrete, senza dipendere esclusivamente dall’anzianità di servizio.
In caso di licenziamento affetto soltanto da vizi formali o procedurali, l’indennità è invece ordinariamente compresa tra 1 e 6 mensilità.
4. Quando spetta la reintegrazione?
Le dimensioni ridotte dell’impresa non escludono sempre la reintegrazione.
Quest’ultima è prevista, in particolare, nei casi di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato oralmente, secondo la disciplina applicabile.
Sul tema si veda anche la pagina su “licenziamento illegittimo: spetta reintegrazione o indennità”.
5. In sintesi
Le sentenze nn. 118/2025 e 174/2026 hanno rafforzato le garanzie economiche dei lavoratori delle piccole imprese, superando i precedenti limiti risarcitori.
Per individuare la tutela spettante occorre quindi considerare la data di assunzione, l’anzianità di servizio, le dimensioni del datore di lavoro e i motivi dell’illegittimità del licenziamento.
avv. Vittorio Lepri
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