L’impresa familiare ricorre quando un familiare o un convivente di fatto presta in modo continuativo la propria attività nell’impresa di un congiunto, senza che il rapporto sia regolato da un contratto di lavoro subordinato, autonomo o societario.
In presenza dei requisiti previsti dall’art. 230-bis c.c., il collaboratore può avere diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda, alla partecipazione ad alcune decisioni e, in determinati casi, alla prelazione sull’impresa.
Chi lavora nell’impresa di un familiare non è automaticamente un dipendente, ma non è neppure necessariamente un collaboratore familiare. Occorre verificare come si svolge concretamente l’attività. Se il familiare rispetta orari, riceve direttive ed è inserito nell’organizzazione sotto il potere del titolare, può essere configurabile un rapporto di lavoro subordinato, con diritto alla retribuzione, alla busta paga e alla relativa contribuzione. Negli altri casi possono trovare applicazione i diritti previsti dall’art. 230-bis del codice civile.
1. Quando si ha impresa familiare?
Vediamo quali sono anzitutto i requisiti per tale tutela:
- questa disciplina non si applica se è configurabile un diverso rapporto giuridico (ad es.: rapporto di lavoro subordinato o autonomo). Si tratta quindi di una tutela “minima” invocabile sono quanto non siano applicabili altri istituti (Cass. S.U. 6/11/2014 n. 23676).
- Deve essere presente un’impresa, che può esser costituita sia con un contratto sia in forma tacita (es.: la famiglia esercita con continuità un’attività economica).
- I partecipanti: fanno parte dell’impresa il titolare ed i familiari, anche se non conviventi, che prestano il proprio lavoro con continuità e prevalenza. In particolare il coniuge (ed adesso anche la “parte” dell’unione civile – v. art. 1, comma 13, L. 76/2016), i parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado. Chi non riveste tale qualifica (c.d. terzo) può collaborare come lavoratore dipendente o autonomo. Anche un soggetto che non ha capacità piena di agire (es.: minorenne) può far parte dell’impresa familiare, ma nelle decisioni sarà rappresentato da chi esercita la potestà di genitore.
- l’attività continuativa e prevalente del familiare all’interno dell’impresa, da intendersi nel senso di attività non occasionale (anche se part-time). È necessario anche l’accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi, v. in questo senso Cass. civ., sez. lav., 18-04-2002, n. 5603). Ad esempio: il semplice lavoro casalingo non fornisce un accrescimento produttivo (Cass., sez. un., 89/1995 “Il mero svolgimento di mansioni in ambito domestico, da parte del coniuge di un imprenditore, costituendo adempimento degli obblighi che derivano dal matrimonio, non è sufficiente a dare luogo a una impresa familiare, essendo necessario allo scopo un apporto ulteriore, funzionale ed essenziale all’attuazione dei fini di produzione o di scambio di beni o di servizi”).
1.1. Impresa familiare o lavoro subordinato?
La disciplina dell’impresa familiare ha carattere residuale e si applica soltanto quando l’attività del familiare non sia riconducibile a un diverso rapporto giuridico. Il semplice legame di parentela o di convivenza non esclude, infatti, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Quest’ultimo può essere riconosciuto quando il familiare presta la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione del titolare, rispettando orari, istruzioni e modalità organizzative da questi stabilite, in cambio di una retribuzione. Nell’impresa familiare, invece, la collaborazione si fonda sulla partecipazione all’attività comune e attribuisce il diritto al mantenimento e a una quota degli utili e degli incrementi dell’azienda, proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. La qualificazione del rapporto dipende quindi dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività e non dalla denominazione utilizzata dalle parti.
2. I diritti dei partecipanti
Il lavoro fornito all’interno dell’impresa familiare si presume gratuito. Tuttavia al partecipante vengono riconosciuti particolari diritti ed in particolare:
Mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia. Questo diritto deve esser soddisfatto anche in caso di perdite e mancanza di utili (al contrario di quello che segue ). Non richiede la coabitazione.
Partecipazione agli utili, ai beni acquistati ed agli incrementi dell’impresa anche in ordine all’avviamento.
È importante sottolineare che il diritto agli utili non è scontato. Spetta, infatti, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato e, per quantificarlo, non può essere utilizzata la retribuzione percepita da un lavoratore dipendente che svolga attività analoga.
Inoltre il partecipante non avrà diritto ad utili se l’azienda non ne ha prodotti.
Ancora: se le parti non si sono accordate sulla distribuzione si presume che gli utili vadano reimpiegati in azienda . Per questo essi “maturano” (salvo patto contrario) solo alla cessazione dell’impresa o della singola partecipazione (Cass. 5224/2016).
La partecipazione agli utili può essere liquidata in danaro (anche in più annualità) alla cessazione della collaborazione ovvero in caso di vendita dell’azienda.
Il diritto agli utili è intrasferibile, salvo il caso di cessione ad altri familiari che possono diventare partecipanti per legge e sempre che vi sia il consenso di tutti gli altri.
Il diritto si prescrive in dieci anni.
In caso di divisione ereditaria o trasferimento d’azienda i familiari partecipanti possono vantare un diritto di prelazione.
Il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l’onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota della propria partecipazione. In giudizio può ricorrere anche alle c.d. presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali. Sul familiare titolare dell’impresa grava invece l’onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici oltre di dimostrare il pagamento degli utili spettanti a ciascun partecipante in ragione della quota (Cass., 27966/2018).
Partecipazione alle decisioni attinenti l’impresa. Il titolare ha il potere di gestione ordinaria. I familiari partecipanti adottano, a maggioranza, le decisione inerenti gli utili e gli incrementi, gestione straordinaria, indirizzi produttivi e cessazione dell’attività.
Il lavoro della donna è, ovviamente, equivalente a quello dell’uomo.
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i familiari che prestano, in via non occasionale, la propria opera nell’ambito dell’impresa familiare (v. art. 4, n. 6, DPR 1124/1965). Il lavoro nell’impresa familiare è invece privo di tutela previdenziale se non qualificabile come lavoro subordinato o co.co.co. (v. Circ. INPS. 179/1989).
2.1. Come si calcola la quota del familiare?
Il familiare che partecipa all’impresa familiare ha diritto a una quota degli utili, dei beni acquistati con essi e degli incrementi dell’azienda, compreso l’avviamento (v. paragrafo che precede). La misura della partecipazione deve essere determinata in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato, come previsto dall’art. 230-bis c.c.
Non esiste, quindi, una percentuale stabilita automaticamente dalla legge. La quota deve essere valutata caso per caso, tenendo conto, tra l’altro:
- della durata e della continuità della collaborazione;
- del tempo dedicato all’attività;
- del tipo di mansioni svolte;
- del livello di responsabilità assunto;
- dell’apporto organizzativo, commerciale o gestionale fornito;
- dell’eventuale partecipazione di altri familiari all’impresa.
La quota non si calcola applicando semplicemente la retribuzione che sarebbe spettata a un lavoratore dipendente in base al contratto collettivo. Il familiare partecipante, infatti, non vanta normalmente un diritto a uno stipendio predeterminato, ma una partecipazione ai risultati economici dell’impresa.
Secondo la giurisprudenza, la misura della quota deve essere determinata sulla base della quantità e della qualità del lavoro svolto dal familiare, senza che sia necessario dimostrare in quale misura la sua attività abbia causato direttamente l’aumento degli utili o del valore dell’azienda. La valutazione riguarda l’impresa nel suo complesso, considerata come realtà economica soggetta anche alle variazioni del mercato.
Al momento della cessazione della collaborazione, la liquidazione deve pertanto comprendere la quota spettante sugli utili non ancora distribuiti e sugli incrementi maturati durante il periodo di partecipazione. Nel calcolo possono rilevare anche le variazioni di valore dei beni aziendali, purché abbiano inciso sulla consistenza e sulla redditività complessiva dell’impresa.
Quando manca un accordo tra le parti, la percentuale spettante può essere determinata dal giudice sulla base della documentazione contabile, delle dichiarazioni fiscali, delle testimonianze e di ogni altro elemento idoneo a ricostruire il contributo effettivamente fornito dal familiare. Anche le quote indicate nelle dichiarazioni fiscali possono assumere valore presuntivo, ma non sono necessariamente decisive e possono essere superate da prove contrarie (Cass. 1401/2021; Cass. 15026/2024).
3.I diritti del convivente di fatto nell’impresa familiare
Per conviventi di fatto si intendono, ai sensi dell’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile.
La disciplina applicabile al convivente che presta stabilmente la propria attività nell’impresa dell’altro convivente è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 230-bis, terzo comma, c.c., nella parte in cui non comprendeva tra i familiari anche il convivente di fatto e non considerava impresa familiare quella alla quale collaborasse stabilmente il convivente.
È stata inoltre dichiarata, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter c.c., introdotto dalla legge n. 76/2016, poiché tale disposizione riconosceva al convivente una tutela più limitata rispetto a quella attribuita agli altri partecipanti all’impresa familiare.
Il convivente di fatto che presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa dell’altro convivente beneficia, pertanto, della disciplina prevista dall’art. 230-bis c.c.
In particolare, ricorrendone i presupposti, il convivente ha diritto:
- al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- a partecipare agli utili dell’impresa familiare;
- a partecipare ai beni acquistati con gli utili;
- a partecipare agli incrementi dell’azienda, compreso l’avviamento;
- a concorrere alle decisioni riguardanti l’impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa;
- al diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda, nei limiti previsti dall’art. 230-bis c.c.
La partecipazione agli utili, ai beni e agli incrementi deve essere determinata in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato.
La disciplina dell’impresa familiare conserva, tuttavia, carattere residuale. Essa non trova applicazione quando l’attività del convivente sia riconducibile a un diverso rapporto giuridico, come un rapporto di lavoro subordinato, una società o un rapporto di lavoro autonomo.
Non è quindi sufficiente la sola esistenza della convivenza. Il convivente che rivendica i diritti derivanti dall’impresa familiare deve dimostrare la stabilità della relazione, la continuità e l’effettività della collaborazione lavorativa e il contributo fornito all’attività dell’impresa.
Vedi sul punto:
Corte cost., 25 luglio 2024, n. 148. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, c.c., nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i familiari partecipanti all’impresa familiare. Ha inoltre dichiarato illegittimo, in via consequenziale, l’art. 230-ter c.c., che riconosceva al convivente una tutela più limitata, priva del diritto al mantenimento, della prelazione e dei diritti partecipativi
Cass. civ., Sez. Un., 4 maggio 2025, n. 11661. Le Sezioni Unite, facendo applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2024, hanno cassato la decisione che aveva escluso il diritto di una convivente a partecipare alla liquidazione dell’impresa familiare per la sola mancanza del vincolo matrimoniale. La causa è stata rinviata per accertare l’effettività e la continuità dell’attività lavorativa prestata nell’impresa del convivente.
4. Il familiare ha diritto alla busta paga e ai contributi INPS?
Il partecipante all’impresa familiare non ha normalmente diritto a una busta paga, perché la sua posizione non coincide con quella di un lavoratore subordinato. I suoi diritti economici derivano dall’art. 230-bis c.c. e consistono nel mantenimento e nella partecipazione agli utili e agli incrementi dell’impresa.
La mancanza di una busta paga non esclude, tuttavia, che nella realtà sia esistito un rapporto di lavoro subordinato. Se il familiare ha lavorato sotto la direzione del titolare, rispettando orari, turni e istruzioni e ricevendo un compenso periodico, può domandare l’accertamento della subordinazione e il pagamento delle retribuzioni e dei contributi dovuti.
Anche in assenza di lavoro subordinato possono sorgere obblighi previdenziali. Quando il familiare partecipa con abitualità e prevalenza all’attività di un’impresa artigiana o commerciale, può essere necessaria l’iscrizione alla relativa Gestione speciale INPS come familiare coadiuvante. La posizione deve essere verificata considerando il settore dell’impresa e le concrete modalità della collaborazione.
5. Domande frequenti sull’impresa familiare
5.1. Il familiare che lavora nell’impresa è sempre un collaboratore familiare?
No. Il rapporto deve essere qualificato in base alle concrete modalità di svolgimento dell’attività. Se il familiare lavora sotto la direzione del titolare, rispetta orari e istruzioni e riceve una retribuzione, può essere configurabile un rapporto di lavoro subordinato. L’impresa familiare si applica soltanto quando non esiste un diverso rapporto giuridico.
5.2. Quali elementi fanno presumere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato?
Possono essere rilevanti l’obbligo di rispettare un orario, l’assoggettamento alle direttive e ai controlli del titolare, l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale e il pagamento periodico di una somma fissa. Nessun elemento è però decisivo da solo: occorre valutare complessivamente come il lavoro è stato svolto.
5.3 Qual è la principale differenza economica tra impresa familiare e lavoro subordinato?
Il lavoratore subordinato ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto individuale e dal contratto collettivo applicabile. Il partecipante all’impresa familiare, invece, ha diritto al mantenimento e a una quota degli utili, dei beni acquistati con essi e degli incrementi dell’azienda, proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
5.4. È possibile chiedere il riconoscimento del lavoro subordinato tra familiari?
Sì. Il rapporto di lavoro subordinato può essere riconosciuto anche tra coniugi, conviventi o altri familiari, purché siano provati gli elementi tipici della subordinazione. Il legame familiare non impedisce, di per sé, l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
5.5. Chi deve provare la natura del rapporto di lavoro?
Chi chiede il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato deve dimostrare di avere lavorato alle dipendenze e sotto la direzione del titolare dell’impresa. Possono essere utilizzati documenti, messaggi, testimonianze, turni, disposizioni ricevute, pagamenti periodici e ogni altro elemento utile a ricostruire le effettive modalità della prestazione.
5.6. Un figlio minorenne può partecipare all’impresa familiare?
La minore età non esclude in assoluto la partecipazione all’impresa familiare. Occorre però distinguere la titolarità dei diritti previsti dall’art. 230-bis c.c. dall’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, che deve rispettare le disposizioni sull’età di ammissione al lavoro, sull’obbligo scolastico e sulla sicurezza. Il minore è inoltre rappresentato, quando necessario, da chi esercita la responsabilità genitoriale. Gli eventuali obblighi previdenziali e il trattamento fiscale devono essere verificati in relazione all’età, al settore e alle concrete modalità della collaborazione.
6. Assistenza
Hai lavorato stabilmente nell’impresa di un familiare o del convivente senza ricevere la quota degli utili?
È possibile ricostruire la natura del rapporto, la durata della collaborazione, il contributo fornito all’attività e i risultati economici dell’impresa. Lo Studio può esaminare la documentazione e valutare i diritti maturati.
Avv. Vittorio Lepri
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