Prescrizione dei crediti di lavoro

Prescrizione dei crediti di lavoro: entro quanto tempo si possono chiedere le differenze retributive?

 

Il lavoratore che ritiene di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella dovuta può chiedere il pagamento delle relative differenze retributive. Il trascorrere del tempo, tuttavia, può determinare la prescrizione del credito e impedire di ottenere le somme maturate.

Una delle questioni più importanti riguarda quindi il momento dal quale iniziano a decorrere i termini: durante il rapporto di lavoro oppure soltanto dopo la sua cessazione?

La risposta dipende dalla natura del rapporto e, in particolare, dalla distinzione tra lavoro privato e pubblico impiego.

1. Che cosa sono le differenze retributive?

Le differenze retributive sono gli importi che il lavoratore avrebbe dovuto ricevere in base alla legge, al contratto collettivo o alle mansioni effettivamente svolte, ma che non gli sono stati corrisposti.

Possono derivare, per esempio:

  • dallo svolgimento di mansioni superiori;
  • dal mancato pagamento del lavoro straordinario;
  • dall’omessa corresponsione di indennità, maggiorazioni o mensilità aggiuntive;

Il lavoratore può chiedere il pagamento delle somme dovute, ma deve agire prima che il credito si prescriva.

2. In quanto tempo si prescrivono i crediti retributivi?

In via generale, le retribuzioni corrisposte periodicamente sono soggette alla prescrizione quinquennale.

Il riferimento fondamentale è l’art. 2948, n. 4, del codice civile, che prevede il termine di cinque anni per tutto ciò che deve essere pagato periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Rientrano normalmente in questa disciplina le differenze relative a retribuzioni mensili, lavoro straordinario, maggiorazioni, indennità e altre voci aventi carattere periodico.

Il termine quinquennale non deve però essere confuso con il periodo per il quale possono essere richieste le somme. Il punto decisivo è stabilire da quale momento i cinque anni inizino a decorrere.

3. Da quando decorre la prescrizione nel lavoro privato?

L’art. 2935 del Codice civile stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel rapporto di lavoro, tuttavia, questa regola deve essere coordinata con la particolare posizione del lavoratore, che potrebbe evitare di avanzare richieste durante il rapporto per il timore di conseguenze negative o della perdita del posto.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 1966, ha affermato che la prescrizione dei crediti retributivi non può decorrere durante un rapporto nel quale il lavoratore non disponga di un’adeguata stabilità. Il lavoratore potrebbe infatti rinunciare ad agire per il timore (metus) del licenziamento.

Successivamente, la decorrenza in costanza di rapporto era stata ammessa per i rapporti caratterizzati da una tutela reale (cioè con reintegrazione in servizio) sufficientemente stabile contro il licenziamento illegittimo. Di norma la tutela reale era garantita nelle imprese che occupavano oltre 15 dipendenti.

Questo quadro è però cambiato in seguito alle riforme della disciplina dei licenziamenti (v. par. 4).

 

3.1. La prescrizione nelle aziende con meno di 15 dipendenti

Una particolare attenzione merita il caso dei lavoratori occupati presso datori di lavoro di minori dimensioni , ai quali non si applica la tutela reintegratoria (salvo casi particolari come il licenziamento discriminatorio o orale).

Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, infatti, il rapporto di lavoro non è considerato assistito da una stabilità tale da eliminare il timore del lavoratore di perdere il posto in conseguenza della rivendicazione dei propri diritti.

Per questo motivo, anche prima delle modifiche introdotte dalla riforma Fornero e dal Jobs Act, la prescrizione dei crediti retributivi non decorreva, in linea generale, durante il rapporto di lavoro nelle imprese non soggette alla tutela reale dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, ma iniziava a decorrere dalla cessazione del rapporto.

La distinzione tra aziende sopra e sotto la soglia dimensionale aveva quindi particolare importanza nel sistema precedente alle riforme dei licenziamenti. Oggi, alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 26246 del 2022, il principio della decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto assume una portata molto più generale nel lavoro privato.

4. L’orientamento della Cassazione dopo la riforma Fornero e il Jobs Act

Con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di cassazione ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Fornero e dal Jobs Act, non è generalmente assistito da un regime di stabilità tale da consentire la decorrenza della prescrizione durante il rapporto.

Per i diritti che non erano già prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, la prescrizione decorre quindi, in linea generale, dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La ragione è che il lavoratore non può sapere anticipatamente e con certezza quale tutela riceverebbe in caso di licenziamento illegittimo. La reintegrazione non rappresenta più la conseguenza generale di ogni licenziamento invalido, essendo prevista soltanto in determinate ipotesi.

Pertanto, nel lavoro privato, il termine quinquennale per richiedere le differenze retributive decorre normalmente dalla data di cessazione del rapporto.

5. Un esempio pratico

Un lavoratore cessa il rapporto il 30 giugno 2026 e ritiene di avere svolto, negli anni precedenti, numerose ore di lavoro straordinario mai retribuite.

In applicazione dell’orientamento della Cassazione, la prescrizione quinquennale decorre normalmente dalla cessazione del rapporto. Il lavoratore dovrà quindi interrompere la prescrizione o agire giudizialmente entro cinque anni da tale data.

Ciò non significa, però, che possa automaticamente ottenere tutte le somme richieste. Dovrà comunque dimostrare lo svolgimento del lavoro straordinario e la sua quantità, attraverso documenti, registrazioni delle presenze, messaggi, ordini di servizio o testimonianze.

La prescrizione e la prova del credito sono infatti due questioni diverse:

  • la prescrizione riguarda il tempo entro il quale il diritto deve essere esercitato;
  • l’onere della prova riguarda la dimostrazione dei fatti sui quali si fonda la richiesta.

6. Come si interrompe la prescrizione?

La prescrizione può essere interrotta mediante un atto con il quale il lavoratore manifesta chiaramente la volontà di ottenere il pagamento delle somme dovute.

L’art. 2943 del Codice civile attribuisce efficacia interruttiva, tra l’altro, alla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio e agli altri atti idonei a costituire in mora il debitore.

La richiesta deve essere sufficientemente precisa e deve permettere di comprendere quale credito venga rivendicato. È inoltre importante poter dimostrare che la comunicazione sia stata ricevuta dal datore di lavoro.

Una richiesta generica di chiarimenti o una semplice contestazione verbale potrebbero non essere sufficienti. È quindi opportuno individuare le voci retributive rivendicate, il periodo interessato e il rapporto dal quale deriva il credito.

A seguito dell’interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

7. La prescrizione nel pubblico impiego

Per i dipendenti pubblici contrattualizzati si applica un principio diverso.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, hanno stabilito che la prescrizione dei crediti retributivi decorre anche durante il rapporto di lavoro pubblico, dal momento in cui ciascun credito sorge.

Secondo la Corte, nel pubblico impiego contrattualizzato non è configurabile quel timore del licenziamento che, nel lavoro privato, può impedire al dipendente di far valere liberamente i propri diritti.

La prescrizione decorre durante il rapporto sia per i dipendenti pubblici a tempo indeterminato sia per quelli assunti a tempo determinato. Per i crediti che sorgono soltanto alla cessazione, il termine decorre invece dalla fine del rapporto.

Questa differenza rende essenziale verificare la natura pubblica o privata del datore di lavoro prima di calcolare il termine.

8. Il diritto all’inquadramento e le differenze retributive

Occorre inoltre distinguere il diritto al riconoscimento di una determinata qualifica o di un superiore inquadramento dal diritto al pagamento delle relative differenze retributive.

Il diritto all’inquadramento riguarda la posizione professionale del lavoratore. Le singole differenze economiche maturate nel tempo costituiscono invece crediti retributivi autonomi.

Anche quando il lavoratore chiede il riconoscimento di mansioni superiori, è quindi necessario esaminare separatamente:

  • il diritto all’inquadramento;
  • il diritto alle differenze retributive;
  • la prescrizione delle singole somme;
  • la prova delle mansioni effettivamente svolte.

9. Perché è importante non attendere troppo?

Anche quando la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, rinviare la verifica può rendere più difficile dimostrare il credito.

Con il trascorrere del tempo possono andare perduti:

  • buste paga e prospetti orari;
  • messaggi ed e-mail;
  • registrazioni delle presenze;
  • ordini di servizio;
  • documenti aziendali;
  • disponibilità e ricordi dei testimoni.

È pertanto opportuno conservare la documentazione relativa al rapporto e verificare tempestivamente la corretta applicazione del contratto collettivo, del livello di inquadramento e delle voci indicate nelle buste paga.

10. Conclusioni

Nel lavoro privato, i crediti retributivi periodici sono normalmente soggetti alla prescrizione di cinque anni. In seguito alle riforme dei licenziamenti, la Cassazione ritiene che il termine decorra generalmente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, invece, la prescrizione decorre anche durante il rapporto, dal momento in cui ciascun credito diventa esigibile.

La disciplina deve essere applicata tenendo conto della natura del rapporto, del periodo in cui il credito è maturato e della specifica voce retributiva rivendicata. Prima di quantificare le somme è inoltre necessario verificare che il credito non sia prescritto e che esistano elementi sufficienti per provarlo.

 

11. Domande frequenti in tema di prescrizione di crediti di lavoro

11.1. Dopo quanto tempo si prescrivono le differenze retributive?

In via generale, i crediti retributivi periodici si prescrivono in cinque anni. Nel lavoro privato, secondo l’attuale orientamento della Cassazione, il termine decorre normalmente dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel pubblico impiego contrattualizzato, invece, la prescrizione decorre generalmente anche durante il rapporto, dal momento in cui il singolo credito diventa esigibile.

11.2. Posso chiedere differenze retributive relative a più di cinque anni fa?

Nel lavoro privato può essere possibile, perché il termine di prescrizione quinquennale non decorre necessariamente dal momento in cui la singola retribuzione avrebbe dovuto essere pagata. Se la prescrizione inizia dalla cessazione del rapporto, possono essere rivendicati anche crediti maturati molti anni prima. Occorre però verificare quando il diritto è sorto e se la prescrizione sia stata eventualmente già maturata o interrotta.

11.3. Una lettera al datore di lavoro interrompe la prescrizione?

Può interromperla, purché dalla comunicazione risulti in modo sufficientemente chiaro la volontà del lavoratore di ottenere il pagamento del credito. È opportuno indicare le somme o almeno le voci retributive contestate e il periodo cui si riferiscono. Una semplice richiesta di informazioni o una contestazione generica potrebbe invece non essere sufficiente.

11.4. La prescrizione riguarda anche straordinari e mansioni superiori?

Sì. Le somme richieste per lavoro straordinario, maggiorazioni, indennità e differenze retributive derivanti da mansioni superiori sono normalmente soggette alla prescrizione quinquennale. Resta però distinto il problema della prova: il lavoratore deve dimostrare i fatti che fondano il proprio diritto, ad esempio lo svolgimento delle ore straordinarie o delle mansioni superiori.

Avv. Vittorio Lepri

(Riproduzione vietata)

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