Impugnazione del licenziamento: termini di 60 e 180 giorni

Impugnazione del licenziamento con lavoratrice e avvocato durante l’esame della lettera di recesso

Il lavoratore che ritiene illegittimo il proprio licenziamento deve contestarlo entro termini precisi. Non è sufficiente, infatti, che il recesso sia privo di giusta causa, di giustificato motivo oppure affetto da un altro vizio: per ottenere la tutela prevista dalla legge è necessario attivarsi tempestivamente.

La disciplina prevede due distinti passaggi:

  • una prima impugnazione, normalmente stragiudiziale, entro 60 giorni;
  • il deposito del ricorso giudiziale o l’avvio di una procedura conciliativa entro i successivi 180 giorni.

Il mancato rispetto anche di uno solo di questi termini può impedire definitivamente al lavoratore di contestare il licenziamento.

1. Che cosa significa impugnare il licenziamento

Impugnare il licenziamento significa comunicare al datore di lavoro la volontà di contestare il recesso e di non accettarne gli effetti.

Con l’impugnazione il lavoratore non deve necessariamente illustrare in modo completo tutte le ragioni di illegittimità. È però indispensabile che dalla comunicazione risulti chiaramente la volontà di opporsi al licenziamento ricevuto.

L’impugnazione non comporta automaticamente l’annullamento del recesso e non determina, da sola, la ricostituzione del rapporto. Serve anzitutto a impedire la decadenza e a conservare la possibilità di promuovere successivamente il giudizio.

2. Il primo termine: 60 giorni dalla comunicazione

L’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 stabilisce che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione scritta.

Il termine decorre, pertanto, dal momento in cui la lettera di licenziamento viene ricevuta dal lavoratore, non dalla data eventualmente indicata come giorno di cessazione del rapporto.

Quando i motivi del licenziamento vengono comunicati successivamente, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione scritta contenente tali motivi.

Poiché si tratta di un termine di decadenza, è opportuno non attendere gli ultimi giorni e conservare sempre la prova della data di ricezione del licenziamento e della successiva impugnazione.

3. Come deve essere fatta l’impugnazione

L’impugnazione deve esse fatta in forma scritta. Non sono richieste formule sacramentali, ma la comunicazione deve essere sufficientemente chiara e riferibile al lavoratore.

L’impugnazione può essere trasmessa, ad esempio, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata. È essenziale utilizzare uno strumento che consenta di dimostrare sia il contenuto della comunicazione sia la sua tempestiva trasmissione e ricezione.

La Corte di cassazione ha precisato che l’impugnazione può essere validamente effettuata anche tramite PEC contenente un documento allegato in formato Word, purché l’atto scritto sia idoneo allo scopo e possa essere riferito con certezza al lavoratore. Non è quindi il formato informatico utilizzato a essere decisivo, ma la possibilità di identificare il contenuto dell’atto e il soggetto dal quale proviene (Cass. 18529/2024).

4. Chi può impugnare il licenziamento

La comunicazione può essere effettuata personalmente dal lavoratore oppure attraverso un professionista o un’organizzazione sindacale.

L’assistenza legale diventa particolarmente opportuna quando il rapporto coinvolge più imprese, come nei casi di appalto, somministrazione, trasferimento d’azienda o contestazione della titolarità effettiva del rapporto.

5. Il secondo termine: i successivi 180 giorni

L’invio della prima impugnazione non è sufficiente a mantenere indefinitamente aperta la contestazione.

Entro i successivi 180 giorni il lavoratore deve:

  • depositare il ricorso presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro; oppure
  • comunicare al datore di lavoro una richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

Il termine di 180 giorni decorre dall’impugnazione stragiudiziale. Se entro tale periodo non viene compiuto uno degli atti previsti, la prima impugnazione diviene inefficace.

Il sistema si fonda quindi su una doppia decadenza:

  1. contestazione scritta entro 60 giorni;
  2. avvio dell’azione giudiziale o della procedura alternativa entro i successivi 180 giorni.

La disciplina è stata estesa dall’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 alle diverse ipotesi di invalidità del licenziamento, indipendentemente dalla specifica ragione sulla quale si fonda la contestazione.

6. Conciliazione e arbitrato

In alternativa al deposito immediato del ricorso, il lavoratore può formulare entro 180 giorni una richiesta di conciliazione o arbitrato.

Questa possibilità può essere utile quando esistono margini per raggiungere un accordo sulla cessazione del rapporto, sull’indennità economica, sul preavviso, sulle differenze retributive o su altre spettanze maturate.

Se la procedura richiesta viene rifiutata oppure non si raggiunge l’accordo necessario al suo svolgimento, il ricorso giudiziale deve essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Anche in questa fase è quindi necessario controllare attentamente le date: l’apertura di una trattativa informale con l’azienda non sostituisce automaticamente gli atti richiesti dalla legge e non impedisce, di per sé, il decorso dei termini.

7. Che cosa accade se i termini non vengono rispettati

Quando il licenziamento non viene impugnato nei termini, il lavoratore decade dalla possibilità di farne accertare l’invalidità.

Ciò significa che il giudice non potrà esaminare nel merito le ragioni della contestazione, anche quando il licenziamento avrebbe potuto risultare illegittimo.

La decadenza riguarda quindi l’azione diretta a contestare il recesso. Possono tuttavia rimanere esercitabili eventuali crediti autonomi derivanti dal rapporto di lavoro, come retribuzioni non pagate, differenze retributive, trattamento di fine rapporto o altre competenze, purché non siano a loro volta prescritti.

8. Un caso particolare: il licenziamento verbale

Nel caso di licenziamento intimato oralmente non trovano applicazione i termini di decadenza di 60 e 180 giorni previsti per il licenziamento comunicato in forma scritta.

Secondo la giurisprudenza, infatti, in mancanza di una comunicazione scritta non esiste l’atto dal quale possa decorrere il termine di impugnazione.

È comunque opportuno che il lavoratore contesti immediatamente per iscritto l’estromissione e dichiari la propria disponibilità a riprendere servizio, anche per agevolare la prova dell’avvenuto licenziamento e contrastare eventuali diverse ricostruzioni del datore di lavoro.

9. L’eccezione per l’incapacità di intendere o di volere

Una particolare tutela è prevista quando, al momento della ricezione del licenziamento o durante il termine di 60 giorni, il lavoratore si trova in una condizione di incapacità di intendere o di volere.

La Corte costituzionale, con la sentenza 18 luglio 2025, n. 111, ha dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui non considerava questa situazione. In presenza di una reale incapacità, non opera l’obbligo della preventiva impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni.

Il lavoratore può in tal caso contestare il licenziamento entro il termine complessivo massimo di 240 giorni dalla ricezione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, oppure attraverso la comunicazione della richiesta di conciliazione o arbitrato.

L’incapacità deve però essere effettiva e suscettibile di accertamento nel processo: non è sufficiente una generica condizione di difficoltà o di malattia.

10. Che cosa fare dopo avere ricevuto il licenziamento

La prima verifica riguarda la data di ricezione della comunicazione. Occorre poi esaminare le motivazioni indicate, la procedura seguita dal datore di lavoro, le dimensioni dell’impresa, la data di assunzione e le circostanze concrete nelle quali è maturato il recesso.

Le conseguenze di un licenziamento illegittimo possono infatti variare sensibilmente: in alcuni casi può essere riconosciuta la reintegrazione, mentre in altri è prevista una tutela prevalentemente economica.

Per questa ragione, l’impugnazione deve essere considerata il primo passaggio di una valutazione più ampia. Agire tempestivamente consente di evitare la decadenza e di individuare la strategia più adeguata, verificando anche la possibilità di una soluzione conciliativa.

11. Domande frequenti

11.1. Quanti giorni ci sono per impugnare il licenziamento?

Di norma il lavoratore deve impugnare stragiudizialmente entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento e deve depositare il ricorso (o il tentativo di conciliazione) entro i successivi 180 gg.

11.2. È sufficiente rispondere alla lettera di licenziamento con una semplice e-mail?

È necessaria una comunicazione scritta dalla quale risulti chiaramente la volontà di impugnare il licenziamento. È inoltre indispensabile poter provare il contenuto e la ricezione del messaggio. Per questo sono normalmente preferibili la PEC o la raccomandata con avviso di ricevimento.

11.3. I 180 giorni decorrono dalla lettera di licenziamento?

No. Il termine di 180 giorni decorre dalla prima impugnazione stragiudiziale. Quest’ultima deve essere effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento.

11.4. L’apertura di una trattativa con il datore di lavoro sospende i termini?

Una trattativa informale non sospende automaticamente i termini di decadenza. Per evitare la perdita del diritto è necessario compiere gli atti espressamente previsti dalla legge.

11.5. Dopo l’impugnazione il lavoratore viene reintegrato?

No. L’impugnazione conserva il diritto di contestare il recesso, ma non determina automaticamente la reintegrazione. La tutela applicabile dipende dal vizio accertato, dalla disciplina applicabile al rapporto e dall’esito della controversia.

Avv. Vittorio Lepri

(Riproduzione vietata)

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