La cooperativa è una società a capitale variabile con scopo mutualistico. È costituita da persone che si associano per soddisfare bisogni comuni di natura economica, lavorativa, sociale o culturale.
A differenza delle società che perseguono principalmente la remunerazione del capitale investito, la cooperativa mira a procurare ai propri soci un vantaggio mutualistico. Tale vantaggio può consistere nell’acquisto di beni o servizi a condizioni più favorevoli, nella possibilità di conferire prodotti oppure nell’ottenimento di occasioni di lavoro.
La cooperativa è inoltre caratterizzata da una gestione tendenzialmente democratica. Di regola, ogni socio cooperatore dispone di un voto in assemblea, indipendentemente dal valore della quota posseduta, salve le eccezioni previste dalla legge e dallo statuto.
La disciplina generale delle società cooperative è contenuta negli artt. 2511 e seguenti del codice civile.
1. La funzione sociale della cooperazione
La cooperazione riceve un espresso riconoscimento anche dalla Costituzione. L’art. 45 Cost. riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere mutualistico e priva di finalità di speculazione privata, impegnando la Repubblica a promuoverne e favorirne lo sviluppo.
(Art. 45 Cost. – La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità).
2. Lo scopo mutualistico
Lo scopo mutualistico consiste nel vantaggio che i soci ottengono partecipando direttamente all’attività della cooperativa.
A seconda dell’attività svolta, i soci possono:
- acquistare beni o usufruire di servizi forniti dalla cooperativa;
- mettere a disposizione la propria attività lavorativa;
- conferire alla cooperativa beni, prodotti o servizi.
Lo scopo mutualistico non impedisce alla cooperativa di svolgere attività anche nei confronti di soggetti terzi. Questa possibilità deve però essere prevista dall’atto costitutivo e rispettare le condizioni stabilite dalla legge.
3. Le cooperative a mutualità prevalente
Il codice civile distingue le cooperative a seconda della prevalenza dello scambio mutualistico con i soci.
Ai sensi dell’art. 2512 c.c., sono cooperative a mutualità prevalente quelle che, in ragione dell’attività esercitata:
- svolgono prevalentemente la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti;
- si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi effettuati dai soci.
La prevalenza viene verificata sulla base dei criteri economici e contabili stabiliti dagli artt. 2513 e 2514 c.c.
Le cooperative che non raggiungono tali requisiti continuano a essere società cooperative, ma sono qualificate come cooperative a mutualità non prevalente e non accedono a tutte le agevolazioni previste per quelle a mutualità prevalente.
4. Le principali tipologie di cooperativa
Le cooperative possono essere classificate anche in base all’attività concretamente esercitata.
4.1. Cooperative di produzione e lavoro
Le cooperative di produzione e lavoro svolgono attività produttive o di servizi avvalendosi principalmente del lavoro dei propri soci. Il socio può quindi assumere contemporaneamente la posizione di componente della società e di lavoratore.
La disciplina del rapporto di lavoro presenta caratteristiche particolari, perché al rapporto associativo si aggiunge un distinto rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione.
4.2. Cooperative di consumo e di servizi
Le cooperative di consumo acquistano beni per rivenderli ai propri soci a condizioni potenzialmente più favorevoli rispetto a quelle di mercato.
Le cooperative di servizi, invece, forniscono ai soci prestazioni o attività utili allo svolgimento delle loro esigenze personali o professionali.
4.3. Cooperative agricole e di conferimento
Nelle cooperative agricole i soci possono conferire prodotti agricoli, beni o servizi destinati alla trasformazione, alla commercializzazione o allo svolgimento dell’attività comune.
Rientrano in questa categoria, con discipline specifiche, anche alcune cooperative operanti nei settori della pesca e dell’allevamento.
4.4. Cooperative edilizie
Le cooperative edilizie hanno lo scopo di realizzare o acquistare immobili da assegnare ai soci, in proprietà o in godimento, secondo le condizioni previste dallo statuto e dalla normativa applicabile.
4.5. Cooperative sociali
Le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 e perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale.
Possono occuparsi della gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi oppure dello svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale.
5. Il socio lavoratore di cooperativa
Nelle cooperative di produzione e lavoro il socio non partecipa soltanto alla vita societaria, ma mette a disposizione anche la propria attività professionale.
Da questa duplice posizione derivano regole particolari in materia di contratto di lavoro, retribuzione, CCNL applicabile, regolamento interno, esclusione dalla cooperativa e licenziamento.
Per approfondire questi aspetti è possibile consultare la guida dedicata al socio lavoratore di cooperativa: diritti, retribuzione e licenziamento.
Avv. Vittorio Lepri
(Riproduzione vietata)

