Sanzione disciplinare: il collegio di conciliazione

Il lavoratore può contestare una sanzione disciplinare attraverso una particolare procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori.

Quando il lavoratore riceve una sanzione disciplinare (rimprovero scritto, multa, sospensione) per un determinato inadempimento (es. ritardo sull’orario di ingresso) può reagire, sostanzialmente, in tre modi:

  • presentando ricorso al Giudice  del lavoro (preceduto da eventuale tentativo di conciliazione);
  • attivando le specifiche procedure eventualmente previste dal CCNL del settore;
  • attivando il collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall’art. 7 st. lav..

La prima opzione  implica l’apertura di un giudizio presso il Tribunale competente. Secondo l’impostazione assolutamente prevalente in tale sede il datore di lavoro (e non il lavoratore) dovrà provare la fondatezza dell’addebito ed il rispetto della procedura. L’impugnazione delle sanzioni disciplinari (escluso il licenziamento che ha una disciplina speciale)  in questa sede non è soggetta a termini di decadenza ma si prescrive in 10 anni.

La seconda  dipende dal settore merceologico in cui il lavoratore è impiegato.

La terza invece è prevista in generale dall’art. 7 Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

Vediamola in dettaglio.

Quando un lavoratore riceve una sanzione disciplinare può (non deve – si tratta quindi di una facoltà) promuovere nei 20 giorni successivi alla ricezione, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato presso la ITL (Ispettorato territoriale del lavoro).

Il lavoratore può farsi assistere dal sindacato cui sia iscritto o a cui abbia conferito mandato per l’occasione.

Il collegio è composto da 3 membri: rappresentante indicato dal datore, rappresentante  indicato dal lavoratore e da un terzo soggetto scelto di comune accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal direttore dell’Ufficio.

Dal momento in cui il collegio si forma il lavoratore non potrà più adire l’autorità giudiziaria. Il lodo (la sentenza del collegio) non è impugnabile se non per limitati motivi (errore, violenza, dolo, incapacità, nei cinque anni successivi).

L’indubbio vantaggio di questa procedura è l’automatica sospensione dell’efficacia della sanzione disciplinare fino alla pronuncia del collegio. Tale effetto non è previsto invece come automatico  nel caso di ricorso al giudice o alle procedure contrattuali.

A tutela del dipendente la disposizione prevede espressamente alcune reazioni adottabili dal datore di lavoro. In particolare:

a) se il datore di lavoro non provvede a nominare il proprio membro del collegio (entro 10 gg. dall’invito dell’Ufficio) la sanzione perde efficacia.

b) Se invece il datore, dopo che è stata presentata l’istanza per la formazione del collegio,  propone ricorso al Giudice per veder dichiarata la legittimità della sanzione, quest’ultima rimane comunque sospesa. Si assicura così il principale effetto garantito dalla procedura speciale.

Aggiornamento 5 luglio 2018

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