1. Infortunio sul lavoro: indennizzo INAIL e risarcimento del danno
Hai subito un infortunio sul lavoro e vuoi sapere se l’indennizzo riconosciuto dall’INAIL è corretto?
L’INAIL ha respinto la domanda oppure ritieni che l’incidente sia stato causato dalla mancanza di adeguate misure di sicurezza?
In alcuni casi il lavoratore può avere diritto non soltanto alle prestazioni erogate dall’INAIL, ma anche al risarcimento dei danni non coperti dall’assicurazione obbligatoria.
Occorre però ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, verificare le eventuali responsabilità e valutare correttamente le conseguenze fisiche, personali e lavorative.
Lo Studio dell’avv. Vittorio Lepri presta assistenza di fronte ai Tribunale di Pistoia, Prato, Lucca, Firenze, nelle controversie relative:
- al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro;
- alla contestazione dei provvedimenti INAIL;
- alla valutazione dei postumi permanenti;
- all’infortunio in itinere;
- alla responsabilità del datore di lavoro;
- al risarcimento del danno differenziale.
2. Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato?
L’assistenza legale può essere utile quando:
- l’INAIL non riconosce l’infortunio;
- l’INAIL chiude anticipatamente il periodo di inabilità temporanea;
- non vengono riconosciuti postumi permanenti;
- la percentuale di menomazione riconosciuta appare troppo bassa;
- le conseguenze dell’infortunio si aggravano nel tempo;
- l’incidente è stato provocato dalla mancanza di protezioni o di adeguate misure di sicurezza;
- il datore di lavoro attribuisce l’incidente esclusivamente alla condotta del lavoratore;
- l’infortunio si è verificato durante il tragitto casa-lavoro;
- nell’incidente sono coinvolti un appaltatore, un committente o un altro soggetto;
- si vuole verificare la possibilità di ottenere un risarcimento ulteriore rispetto alle prestazioni INAIL.
La valutazione deve essere effettuata sulla documentazione medica e sulla concreta dinamica dell’incidente. Il solo verificarsi di un infortunio, infatti, non comporta automaticamente una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro.
3. Che cos’è un infortunio sul lavoro?
L’infortunio sul lavoro è l’evento lesivo verificatosi in occasione del lavoro e determinato da una causa violenta, dal quale derivi un’inabilità temporanea, una menomazione permanente oppure la morte del lavoratore.
La causa violenta non deve necessariamente coincidere con un evento traumatico particolarmente grave. È sufficiente che il fattore causale agisca in modo concentrato nel tempo e provochi una lesione.
Possono quindi rientrare nella tutela, in presenza degli altri requisiti, non soltanto le cadute o gli incidenti con macchinari, ma anche gli sforzi improvvisi, le aggressioni, gli incidenti stradali avvenuti durante il lavoro e altri eventi collegati all’attività lavorativa.
L’infortunio deve essere distinto dalla malattia professionale. Nell’infortunio la causa agisce in modo rapido e concentrato; nella malattia professionale il danno deriva normalmente da un’esposizione o da un’attività protratta nel tempo.
4. Cosa deve fare il lavoratore dopo l’infortunio?
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro, anche quando la lesione appare inizialmente di lieve entità.
In base alla gravità dell’evento può rivolgersi:
- al medico presente in azienda;
- al Pronto soccorso;
- al proprio medico curante.
È importante spiegare al medico che la lesione è avvenuta durante il lavoro e descrivere con precisione le circostanze dell’incidente. Il medico redige il certificato di infortunio e lo trasmette telematicamente all’INAIL.
Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro i riferimenti del certificato. Il datore, quando ne ricorrono i presupposti, deve presentare la denuncia all’INAIL entro i termini previsti dalla legge.
In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore può denunciare direttamente l’infortunio alla sede INAIL competente.
È inoltre opportuno:
- conservare tutti i certificati e i referti medici;
- annotare i nomi dei colleghi presenti;
- fotografare, quando possibile, il luogo e le attrezzature coinvolte;
- conservare eventuali messaggi o comunicazioni aziendali;
- descrivere per iscritto la dinamica quando il ricordo è ancora preciso;
- evitare di sottoscrivere dichiarazioni non corrispondenti a quanto realmente accaduto.
5. Quando l’infortunio è avvenuto in occasione di lavoro?
L’occasione di lavoro sussiste quando l’attività lavorativa ha esposto il dipendente al rischio dal quale è derivato l’incidente.
Non è indispensabile che il lavoratore si trovi materialmente all’interno dell’azienda. Possono essere tutelati anche gli incidenti avvenuti durante trasferte, spostamenti richiesti dal datore o attività preparatorie e strumentali rispetto alla prestazione.
Deve però esistere un collegamento fra il lavoro e il rischio che ha provocato la lesione.
6. La colpa del lavoratore esclude l’indennizzo?
Una disattenzione, un’imprudenza o una manovra errata del lavoratore non escludono automaticamente la tutela INAIL o la responsabilità del datore di lavoro.
Diverso è il caso del cosiddetto rischio elettivo, che ricorre quando il dipendente, per ragioni personali e senza alcun collegamento con il lavoro, crea volontariamente un rischio nuovo e diverso rispetto a quello normalmente connesso all’attività svolta.
Per escludere ogni tutela non è quindi sufficiente affermare genericamente che il lavoratore ha commesso un errore. Occorre verificare se la sua condotta sia stata realmente abnorme e del tutto estranea alle mansioni e alle prevedibili modalità di esecuzione del lavoro.
Anche quando esiste una condotta imprudente del dipendente deve essere verificato se il datore abbia comunque predisposto le protezioni, la formazione, la vigilanza e le procedure necessarie a prevenire l’incidente.
7. Che cos’è l’infortunio in itinere?
L’infortunio in itinere è l’incidente avvenuto durante il normale percorso:
- dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
- fra due diversi luoghi di lavoro;
- fra il luogo di lavoro e quello in cui viene abitualmente consumato il pasto, quando non sia presente una mensa aziendale.
La tutela può operare anche in presenza di una deviazione o di un’interruzione, purché sia giustificata da una causa di forza maggiore, da un’esigenza essenziale e improrogabile oppure dall’adempimento di un obbligo penalmente rilevante.
Quando viene utilizzato un mezzo privato, occorre verificare se il suo impiego fosse necessario. Possono assumere rilievo, ad esempio, l’assenza di mezzi pubblici, l’incompatibilità degli orari o l’eccessiva distanza da percorrere a piedi.
Ogni caso deve essere esaminato concretamente. Non tutti gli incidenti avvenuti nel tragitto casa-lavoro sono automaticamente riconosciuti dall’INAIL.
8. Quali prestazioni può riconoscere l’INAIL?
In presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’INAIL può riconoscere prestazioni sanitarie, riabilitative ed economiche.
Fra le principali prestazioni economiche rientrano:
- l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea assoluta;
- l’indennizzo in capitale per i postumi permanenti;
- la rendita per le menomazioni più elevate;
- le prestazioni spettanti ai superstiti in caso di decesso;
- le prestazioni collegate alla necessità di assistenza continuativa o al reinserimento.
Per gli infortuni soggetti alla disciplina del danno biologico, l’indennizzo dei postumi permanenti segue generalmente questo schema:
- menomazione inferiore al 6%: non è previsto un indennizzo INAIL per il danno biologico permanente;
- menomazione dal 6% al 15%: è previsto un indennizzo in capitale;
- menomazione dal 16% al 100%: è prevista una rendita, composta secondo i criteri stabiliti dalla legge.
L’assenza di un indennizzo INAIL per postumi inferiori al 6% non significa che il datore di lavoro debba automaticamente risarcire il danno. Per ottenere il risarcimento occorre dimostrarne la responsabilità.
9. INAIL e risarcimento del datore di lavoro sono la stessa cosa?
No. L’indennizzo INAIL e il risarcimento del danno hanno presupposti e finalità differenti.
La tutela INAIL opera secondo le regole dell’assicurazione obbligatoria e non richiede necessariamente l’accertamento della colpa del datore di lavoro.
Il risarcimento civile presuppone invece che il danno sia riconducibile alla violazione di un obbligo di sicurezza o alla responsabilità di un altro soggetto.
L’articolo 2087 del Codice civile impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. A tale previsione si aggiungono gli specifici obblighi stabiliti dalla normativa in materia di salute e sicurezza.
Il datore di lavoro deve, fra l’altro:
- valutare i rischi presenti nell’attività;
- predisporre ambienti e attrezzature sicuri;
- fornire dispositivi di protezione adeguati;
- informare e formare i lavoratori;
- organizzare correttamente il lavoro;
- vigilare sul rispetto delle procedure di sicurezza.
L’articolo 2087 del Codice civile non configura tuttavia una responsabilità automatica per ogni incidente. È necessario accertare il danno, il rischio lavorativo, il collegamento causale e la violazione degli obblighi di protezione applicabili al caso concreto.
10. Che cos’è il danno differenziale?
Il danno differenziale è, in termini generali, il danno risarcibile secondo le regole civilistiche che non risulta integralmente coperto dalle prestazioni erogate dall’INAIL.
Quando l’infortunio è imputabile alla responsabilità del datore di lavoro o di un altro soggetto, il lavoratore può chiedere il risarcimento delle componenti di danno rimaste prive di ristoro, evitando duplicazioni rispetto a quanto già riconosciuto dall’INAIL.
A seconda del caso possono assumere rilievo:
- il danno biologico temporaneo;
- il danno biologico permanente non integralmente indennizzato;
- la sofferenza morale;
- le conseguenze dell’infortunio sulle attività quotidiane e relazionali;
- la perdita o la riduzione della capacità lavorativa specifica;
- la perdita di reddito;
- le spese mediche e assistenziali;
- le future esigenze di cura.
La quantificazione richiede normalmente una valutazione medico-legale e l’esame delle conseguenze che l’infortunio ha prodotto nella vita personale e professionale del lavoratore.
Le somme corrisposte dall’INAIL devono essere considerate secondo i criteri previsti dalla legge e dalla giurisprudenza, confrontando le componenti omogenee di danno ed evitando che il medesimo pregiudizio venga risarcito due volte.
11. Quando può essere responsabile il datore di lavoro?
La responsabilità può sussistere, a titolo esemplificativo, quando l’infortunio sia stato determinato da:
- macchinari privi di protezioni;
- dispositivi di protezione individuale mancanti o inadeguati;
- insufficiente formazione o addestramento;
- mancata valutazione di uno specifico rischio;
- procedure di lavoro pericolose;
- carichi e ritmi incompatibili con la sicurezza;
- insufficiente manutenzione di ambienti e attrezzature;
- omessa vigilanza;
- ordine di svolgere un’attività in condizioni non sicure.
La responsabilità potrebbe riguardare anche soggetti diversi dal datore di lavoro, come il committente, l’appaltatore, il proprietario di un macchinario o un terzo che abbia concorso a provocare l’evento.
La presenza di più imprese nel luogo dell’incidente rende spesso necessaria un’attenta ricostruzione dei rispettivi compiti e degli obblighi di coordinamento.
12. L’INAIL ha negato l’infortunio: cosa si può fare?
L’INAIL può negare il riconoscimento quando ritiene che manchi l’occasione di lavoro, che la lesione non derivi dall’incidente denunciato o che non sussistano gli altri requisiti assicurativi.
Il lavoratore può presentare opposizione amministrativa, indicando i motivi della contestazione e allegando la documentazione medica utile.
L’opposizione può riguardare anche:
- la percentuale di menomazione riconosciuta;
- l’inesistenza di postumi permanenti;
- la data di cessazione dell’inabilità temporanea;
- la liquidazione della rendita.
L’articolo 104 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che l’opposizione al provvedimento sia presentata entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.
Se l’opposizione viene respinta oppure il risultato non è soddisfacente, il lavoratore può rivolgersi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
La procedura è soggetta a specifici termini di prescrizione. È quindi opportuno esaminare immediatamente il provvedimento e la data in cui è stato ricevuto.
13. Cosa accade se le condizioni di salute peggiorano?
Se le conseguenze dell’infortunio si aggravano, il lavoratore può chiedere all’INAIL una nuova valutazione nei casi e nei termini previsti dalla legge.
Quando è già stata costituita una rendita, la revisione può comportare la conferma, l’aumento o la diminuzione del grado di menomazione.
Per gli infortuni, il periodo massimo nel quale può essere effettuata la revisione della rendita è generalmente di dieci anni dalla sua decorrenza, secondo le scadenze stabilite dalla normativa.
Anche l’indennizzo in capitale può essere oggetto, in presenza dei requisiti, di una domanda di aggravamento. La disciplina è articolata e deve essere verificata in relazione al provvedimento già emesso e alla sua data.
14. Quali documenti servono per valutare un infortunio sul lavoro?
Per una prima valutazione del caso è utile raccogliere:
- il certificato del Pronto soccorso;
- i certificati di continuazione e di chiusura dell’infortunio;
- i referti degli esami e delle visite specialistiche;
- le comunicazioni ricevute dall’INAIL;
- il provvedimento con la percentuale eventualmente riconosciuta;
- le fotografie del luogo, delle attrezzature o delle protezioni;
- i nominativi dei testimoni;
- gli eventuali verbali dell’ASL, dell’Ispettorato del lavoro o delle autorità intervenute;
- le buste paga precedenti e successive all’infortunio;
- la documentazione delle spese mediche e assistenziali;
- le comunicazioni intercorse con il datore di lavoro;
- la documentazione relativa a eventuali assicurazioni private.
La tempestiva conservazione delle prove è particolarmente importante. Con il passare del tempo i luoghi possono essere modificati, i macchinari riparati e i testimoni possono ricordare meno chiaramente la dinamica.
15. Infortunio sul lavoro e conservazione del posto
Durante l’assenza per infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dalla legge e dal contratto collettivo applicabile.
Quando l’assenza deriva da un infortunio imputabile alla violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, deve essere valutata anche la possibilità che tale periodo non sia computabile nell’ordinario periodo di comporto.
Un eventuale licenziamento intimato durante o dopo una lunga assenza richiede quindi un esame specifico delle cause dell’infortunio, del contratto collettivo e del calcolo delle assenze.
16. Come viene valutato il caso?
L’esame di una pratica per infortunio sul lavoro richiede normalmente quattro verifiche:
- ricostruzione della dinamica dell’incidente;
- valutazione dei provvedimenti e delle prestazioni INAIL;
- accertamento delle eventuali violazioni degli obblighi di sicurezza;
- valutazione medico-legale e quantificazione dei danni.
In base all’esito può essere necessario presentare un’opposizione all’INAIL, richiedere un accertamento medico-legale, formulare una domanda risarcitoria al responsabile oppure promuovere un giudizio davanti al Tribunale del lavoro.
17. Domande frequenti sull’infortunio sul lavoro
17. 1. L’indennizzo INAIL esclude il risarcimento del datore di lavoro?
No. Quando l’infortunio è stato causato dalla violazione degli obblighi di sicurezza, il lavoratore può chiedere anche il risarcimento dei danni non coperti dall’INAIL. La responsabilità del datore deve però essere accertata e non deriva automaticamente dal semplice verificarsi dell’incidente.
17.2. Posso contestare la percentuale riconosciuta dall’INAIL?
Sì. Il lavoratore che ritiene insufficiente la percentuale di menomazione può presentare opposizione, motivando la richiesta e allegando un certificato medico. È importante rispettare i termini indicati nel provvedimento e dalla legge.
17.3. Se l’incidente è avvenuto per una mia disattenzione perdo ogni tutela?
Non necessariamente. La semplice imprudenza del lavoratore non esclude automaticamente l’indennizzo o la responsabilità del datore. La tutela può venire meno quando la condotta sia abnorme, volontaria e del tutto estranea al lavoro, integrando il cosiddetto rischio elettivo.
17.4. L’INAIL risarcisce tutti i danni subiti?
No. L’INAIL eroga le prestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria. In presenza della responsabilità del datore di lavoro o di un terzo, può essere possibile chiedere il risarcimento delle ulteriori componenti di danno non coperte.
17.5. L’incidente nel tragitto casa-lavoro è sempre indennizzato?
No. Deve trattarsi del normale percorso collegato al lavoro. Le deviazioni, le interruzioni e l’utilizzo del mezzo privato devono essere valutati in base alle ragioni concrete che li hanno resi necessari.
17.6 Quanto tempo ho per agire?
I termini cambiano a seconda che si debba contestare un provvedimento INAIL, chiedere una revisione per aggravamento oppure formulare una domanda risarcitoria contro il datore di lavoro o un altro responsabile. L’opposizione prevista dall’articolo 104 del D.P.R. n. 1124/1965 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per le altre azioni occorre verificare la data dell’infortunio, gli atti già compiuti e il fondamento della domanda.
18. Assistenza legale per infortuni sul lavoro a Pistoia e in Toscana
Lo Studio dell’avv. Vittorio Lepri, con sede a Pistoia, assiste lavorati e datori di lavoro nella valutazione delle pratiche relative a infortuni sul lavoro, contestazioni INAIL e richieste di risarcimento del danno.
Per una prima analisi è utile avere a disposizione:
- una breve descrizione dell’incidente;
- la data dell’infortunio;
- i principali certificati medici;
- il provvedimento eventualmente ricevuto dall’INAIL;
- l’indicazione dei testimoni e delle prove disponibili.
Ogni situazione deve essere valutata individualmente, perché il riconoscimento delle prestazioni e del risarcimento dipende dalla dinamica dell’incidente, dalle responsabilità e dalle conseguenze concretamente subite.
Per richiedere una valutazione del tuo caso clicca sulla scheda contattaci.
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono l’esame della singola situazione.
Avv. Vittorio Lepri
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Aggiornamento 23 agosto 2026