Con la sentenza n. 194 del 2018 la Corte costituzionale ha apportato una importante modifica al regime delle c.d. tutele crescenti, dichiarando illegittimo l’art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015.
La Consulta ha stabilito che, in caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento non può essere parametrato solo alla anzianità di servizio – come previsto dal suddetto art. 3 – ma il Giudice dovrà tener conto anche di altri elementi quali il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti (in analogia con quanto previsto da altre norme, v. in particolare art. 8, L. 604/1966 e art. 18, l. 300/1970).
Si ricorda infatti che l’art. 3, comma 1, prevedeva che l’indennità spettante al lavoratore dovesse quantificarsi in un importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di assunzione (con un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità, a seguito delle modifiche del c.d. “decreto dignità”).
Un siffatto sistema risarcitorio, secondo la Corte, contrasta:
- con il principio di uguaglianza, perché parifica nel trattamento situazioni diverse. Il danno che il recesso reca al lavoratore, infatti, cambia in funzione di vari fattori e l’anzianità è solo uno di questi, non potendo quindi assurgere a parametro esclusivo di valutazione.
- Con il principio di ragionevolezza: l’indennità di due mensilità è da stimarsi inadeguata a indennizzare il lavoratore ed a fungere da deterrente per il datore di lavoro. In particolare l’inadeguatezza non deriva dalla previsione di un minimo o massimo (attualmente da 6 a 36 mensilità) ma, appunto, dallo stretto collegamento con l’anzianità di servizio, specialmente quando questa è bassa.
- Con l’art. 24 della Carta sociale europea ove si riconosce il diritto dei lavoratori licenziati illegittimamente ad ottenere un congruo ristoro.
La sentenza è di grande rilevanza giacchè applicabile a tutti i giudizi ancora in corso. Il ritorno di un’ampia discrezionalità giudiziale in tema di licenziamento illegittimo rischia, almeno in parte, di vanificare l’intento della riforma.

