Licenziamento e rifiuto di svolgere mansioni inferiori

licenziamento mansioni inferiori

 

Se un lavoratore rifiuta di svolgere mansioni inferiori a quelle previste nel livello di inquadramento è possibile per il datore di lavoro adottare sanzioni disciplinari e finanche il licenziamento.

L’ipotesi può presentarsi problematica se si considera che, da un lato, il lavoratore subisce astrattamente un demansionamento, dall’altro il datore ha il diritto di dirigere la prestazione lavorativa e non tutti gli inadempimenti possono considerarsi rilevanti.

La Corte di Cassazione ritiene attualmente che l’illegittima assegnazione a mansioni inferiori  puo’ giustificare il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore solo se la reazione risulti proporzionata. A tal fine  giudice dovrà valutare il comportamento di entrambe le parti (Cass. 08/08/2003 n. 12001; di recente Cass., n. 24118/2018).

In generale il lavoratore non può rifiutare l’ordine di svolgere mansioni difformi rispetto alle proprie ma  deve richiedere al Giudice del lavoro  la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza.

[learn_more] Il lavoratore può richiedere al giudice, anche in via cautelare, di accertare che le mansioni conferite non sono conformi all’inquadramento ed ottenere il ripristino della propria posizione lavorativa (Cass. 25313/2007).[/learn_more]

Conseguentemente costituisce grave insubordinazione, sanzionabile anche con il licenziamento per giusta causa, il rifiuto  di eseguire la prestazione ritenuta estranea alla qualifica di appartenenza.In via di prima approssimazione, quindi, prevale il potere del datore  di organizzare l’esecuzione del lavoro  (artt. 2086 e 2104 c.c.).

Il principio comunque non è assoluto. Il lavoratore può infatti rifiutare legittimamente le mansioni inferiori quando:

  • il datore di lavoro sia completamente inadempiente;
  • l’inadempimento sia così grave da incidere in modo irrimediabile sulle esigenze primarie del lavoratore (es. vita e salute; vedi Cass. n. 836/2018) o esporlo a responsabilità penale (Cass. n. 17713/2013);

Esempio: è legittimo rifiutare le mansioni se manca la visita di idoneità prevista dalla normativa vigente (Cass. n. 24459/2016).

 

 

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