1. Il problema
Se il datore di lavoro trasferisce il dipendente in una sede lontana da casa, il lavoratore può dimettersi e ottenere la NASpI?
Di recente la Cassazione è intervenuta con una importante decisione sul tema.
A seguito di questa pronuncia la risposta non è automatica. Il trasferimento a una sede “distante” può certamente incidere pesantemente sulla vita del lavoratore, soprattutto se implica lunghi spostamenti, costi e influisce sugli impegni familiari. Tuttavia, dopo Cass. n. 10559 del 21 aprile 2026, occorre prudenza: la sola distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di assegnazione non basta, da sola, a far sorgere il diritto all’indennità di disoccupazione.
2. La regola generale: la NASpI richiede la perdita involontaria del lavoro
Si deve anzitutto ricordare che la NASpI (indennità di disoccupazione) spetta, in generale, ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro. Proprio per questo motivo, le dimissioni volontarie normalmente non legittimano il beneficio.
Esiste però un’eccezione importante: la NASpI può esser ottenuta anche in caso di dimissioni se rese per giusta causa. Si tratta delle ipotesi in cui, in sostanza, il lavoratore è costretto a rinunziare al proprio posto a causa di un comportamento grave del datore di lavoro o da una situazione che rende impossibile la prosecuzione della collaborazione.
La questione, quindi, è capire se il trasferimento del lavoratore in una sede “lontana” integri sempre una giusta causa di dimissioni.
3. Il trasferimento oltre 50 km
Per molto tempo si è fatto riferimento, anche nella prassi amministrativa (v. Circ INPS n. 142/2015, par. 2), al parametro della distanza superiore a 50 km dalla residenza del lavoratore della nuova sede di lavoro o a quello di 80 minuti per la raggiungibilità con i mezzi pubblici.
Questi criteri restano tutt’oggi importanti, perché aiutano a valutare quanto il trasferimento influisca pesantemente sulla vita del dipendente. Non generano però alcun automatismo.
Detto altrimenti, non è corretto affermare che ogni trasferimento oltre 50 km consenta sempre al lavoratore di dimettersi per giusta causa e ottenere la NASPpI. Occorre invece distinguere il caso della risoluzione consensuale, legata al rifiuto del trasferimento, dal caso delle dimissioni per giusta causa.
Nel caso delle dimissioni, infatti, è necessario verificare se il trasferimento sia illegittimo o comunque se vi siano circostanze imputabili al datore di lavoro tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto.
4. La sentenza della Cassazione
Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di NASpI, i lavoratore dimissionario può pretendere la NASpi solo ove ricorra giusta causa ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015. Secondo gli Ermellini, è necessario che ricorrano un grave inadempimento del datore, oppure una condotta del medesimo tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
La Corte ha quindi escluso che la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro sia sufficiente, da sola, a dimostrare la giusta causa delle dimissioni e la conseguente disoccupazione involontaria.
Il principio ha un forte impatto pratico: il lavoratore trasferito lontano da casa non può limitarsi a invocare la distanza in chilometri. Deve poter dimostrare che, nel caso concreto, il trasferimento presenta profili di illegittimità o comunque determina una situazione non ragionevolmente sostenibile.
5. Cosa deve fare il lavoratore prima di dimettersi
Stante quanto sopra, il lavoratore deve effettuare una serie di valutazione prima di dimettersi.
Occorre anzitutto verificare se il trasferimento sia legittimo ovvero, anzitutto, sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come richiesto dall’art. 2103 c.c. Se tali ragioni mancano, il trasferimento può essere contestato.
È poi opportuno raccogliere dati utili: oltre alla comunicazione di trasferimento, la distanza tra residenza e nuova sede, i tempi per raggiungere la nuova sede, i costi connessi agli spostamenti, eventuali esigenze familiari, condizioni personali (es. di salute) e ogni altro elemento che dimostri l’influenza che il trasferimento ha sulla vita della persona.
È inoltre consigliabile contestare formalmente il trasferimento (entro 60 gg. dalla comunicazione scritta), chiedendo al datore di lavoro di indicare le ragioni organizzative poste a fondamento della decisione (se non già specificate). Dimettersi immediatamente, senza alcuna contestazione o valutazione preventiva espone al concreto rischio che l’INPS rigetti la domanda di NASpI.
6. In sintesi
Il trasferimento del lavoratore oltre 50 km dalla residenza è un evento che certamente influisce sulla vita del lavoratore, ma non determina automaticamente il diritto alla NASpI.
Dopo Cass. n. 10559/2026, citata sopra, la valutazione che il lavoratore deve compiere è diventata più complessa: non basta domandarsi “quanto è lontana la nuova sede”, ma anche “perché il lavoratore è stato trasferito” e “se, nel caso di specie, il trasferimento rende davvero impossibile la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto”.
Prima di dimettersi, quindi, il lavoratore dovrebbe verificare la legittimità del trasferimento e valutare se sussistano davvero i presupposti per configurare dimissioni per giusta causa e conseguentemente diritto alla NASpi.
Pistoia, 7 luglio 2026
Avv. Vittorio Lepri

