Consulta: RSA con sindacati comparativamente più rappresentativi

 

Con la sentenza numero 156/2025 (depositata il 30 ottobre), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, della legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

IL quadro normativo

 

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Modena nel corso di un procedimento per repressione della condotta antisindacale, instaurato da un’associazione dei lavoratori cui l’azienda negava il diritto di costituire la RSA.

Fino alla sentenza odierna, l’art. 19 St. lav. stabiliva che, al fine di nominare una RSA, il sindacato dovesse aver sottoscritto il CC applicato nell’unità produttiva o (a seguito di Corte cost. 231/2013) aver partecipato alle relative trattative.

Nessuno dei due requisiti era presente nel caso di specie. L’associazione sindacale non aveva sottoscritto il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva nè aveva partecipato alle relative trattative: secondo il diritto vivente, quindi, non deteneva i requisiti previsti dall’art. 19 St. lav. per l’esercizio del diritto.

Il Giudice modenese ha censurato il rischio connesso a tale situazione normativa: il datore di lavoro potrebbe infatti escludere dal tavolo negoziale soggetti pur maggioritari all’interno dell’unità produttiva ma che non hanno sottoscritto il CC di riferimento nè partecipato alle trattative.

Le motivazioni

 

La Corte ha ravvisato una violazione dei principi di ragionevolezza e pluralismo (art. 3 e 39 Cost.) proprio nella eventualità che il criterio selettivo attualmente previsto (sottoscrizione del contratto/partecipazione alle trattative) possa consentire l’esclusione dalle trattative e dunque dalle prerogative di agibilità sindacale, un’associazione di lavoratore che, nondimeno, presenti connotati di effettiva rappresentatività.

Nel risolvere la questione la Consulta non ritiene appropriata una sentenza che escluda qualunque criterio selettivo per la costituzione della RSA, ma  ha ritenuto di valorizzare  la nozione delle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, punto di riferimento della legislazione emanata negli ultimi vent’anni in materia di relazioni sindacali.

Il Giudice delle leggi evidenzia che trattasi di soluzione temporanea, in attesa di un auspicabile intervento del  legislatore che disponga  un’organica revisione normativa capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori.

Avv. Vittorio Lepri

 

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